
Su espressa previsione dell’art. 77 D.P.R. n. 115/2002, il limite di reddito che consente di ricevere assistenza legale a spese dello Stato, attraverso l’istituto del gratuito patrocinio, è soggetto ad aggiornamento periodico, con cadenza biennale, calcolato in rapporto alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
In attuazione di tale disposizione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 che ha elevato il limite di reddito ad €.11.746,68.
Si riporta di seguito il testo aggiornato dell’art. 76 D.P.R. 115/2002, che disciplina le condizioni di accesso al gratuito patrocinio.
ART. 76
(Condizioni per l’ammissione)
1. Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68. (1)
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
3. Ai fini della determinazione del limite di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (2) (3)
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga al limite di reddito previsto dal presente decreto. (4)
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall’anno 2017. (5)
4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l’ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata. (6)
Note
- Importo così aggiornato dall’art. unico, comma 1, Decreto 29 dicembre 2005, dall’art. unico, comma 1, Decreto 20 gennaio 2009, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 2 luglio 2012, dall’art. unico, comma 1, Decreto 1° aprile 2014, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 7 maggio 2015, dall’ art. unico, comma 1, Decreto 16 gennaio 2018 e dall’art. unico, comma 1 Decreto 23 luglio 2020.
- Comma aggiunto dall’art. 12-ter, comma 1, lett. a), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 e, successivamente, così modificato dall’ art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2019, n. 24.
- La Corte Costituzionale, con sentenza del 14-16 aprile 2010, n. 139 (Gazz. Uff. 21 aprile 2010, n. 16, 1ª Serie Speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria.
- Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e, successivamente, sostituito dall’ art. 9, comma 1, L. 1° ottobre 2012, n. 172. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 2, comma 3, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
- Comma aggiunto dall’ art. 16, comma 1, L. 7 aprile 2017, n. 47.
- Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, L. 11 gennaio 2018, n. 4, non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione.
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